RC Medici

La polizza RC professionale medici tutela i professionisti sanitari nel caso in cui siano chiamati a risarcire un terzo a seguito di un comportamento colposo, di errori o di omissioni commessi nello svolgimento dell’attività sanitaria.

RC Medici: scopri di più

I medici che esercitano la professione in qualità di liberi professonisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile professionale, come stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012, datato 7 agosto 2012. Secondo il comma 1 del medesimo articolo, infatti, il professionista è tenuto ad informare il cliente dei dettagli della polizza e del relativo massimale, nonché di ogni successiva variazione. L’obbligo è stato successivamente confermato dall’art. 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco.

Tutela dei professionisti sanitari: a cosa serve?

La polizza RC professionale medici tutela i professionisti sanitari nel caso in cui siano chiamati a risarcire un terzo a seguito di un comportamento colposo, di errori o di omissioni commessi nello svolgimento dell’attività sanitaria.

Coperture principali

Danni involontari ai pazienti, dovuti a: • negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’attività professionale • strumenti e/o attrezzature rese disponibili nel campo specifico e attinente alla specializzazione conseguita; • fatti dolosi di persone delle quali l’assicurato è tenuto a rispondere; • pratiche di telemedicina;
Interventi di primo soccorso in caso di urgenza per motivi deontologici, indipendentemente dall’attività abituale dell’assicurato;
Fatti commessi dal medico che sostituisce l’assicurato, se esiste una responsabilità in capo a quest’ultimo;
Responsabilità civile personale dei singoli professionisti parte di studi associati, associazioni professionali, società;
✅  Attività intramoenia, anche allargata, e prestazioni in convenzione con il SSN;
Prestazioni in regime libero-professionale presso strutture sanitarie pubbliche;
Azioni di rivalsa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

Garanzie aggiuntive: (opzionali)

🔹 attività di medicina legale o medicina del lavoro;
🔹 attività di medicina e chirurgia estetica (es. filler, botulino, asportazioni di neoformazioni benigne);
🔹 attività di direttore sanitario, dirigente di II livello o primario, per le funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di medico;
🔹 servizio di emergenza sanitaria (D. Lgs. 229/99 – Ex servizio 118);
🔹 operatività su più sedi;
🔹 pregressa attività da dipendente pubblico, privato o specializzando;
🔹 consenso informato, per insufficienza e/o inidoneità del consenso informato acquisito all’assicurato;
🔹 perdite patrimoniali per l’attività di libero docente, Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), Consulente Tecnico di Parte (CTP), titolare di cattedra universitaria, autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere;
🔹 RC conduzione dei locali in cui viene svolta l’attività professionale e RCO per la responsabilità civile verso i dipendenti;
🔹 spese per il ripristino della reputazione, in seguito a danni all’immagine causati da una richiesta di risarcimento;
🔹 retroattività illimitata, in estensione a quella decennale ordinaria;
🔹 postuma (protezione di eredi e tutori), in caso di cessazione definitiva dell’attività esercitata o in caso di decesso dell’assicurato;
🔹 Deeming clause, per denunciare cautelativamente un evento dannoso che potrebbe generare un sinistro.

Esclusioni: cosa non è assicurato

❌ danni a soggetti non considerati terzi, come il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, ecc;
❌ azioni dolose dell’assicurato;
❌ multe e sanzioni dell’assicurato;
❌ circostanze e fatti noti al momento della sottoscrizione del contratto;
❌ danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
❌ danni a soggetti terzi, inclusi pazienti, a seguito di discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento nei loro confronti;
❌ danni a cose causati da furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio
❌ plagio, violazione di diritti d’autore, copyright, licenze, appropriazione indebita o violazione di brevetto o segreto commerciale;
❌ danni causati da incidente o attacco cyber (per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk).
❌ infortuni subiti dall’assicurato nello svolgimento delle attività professionali
❌ tutela legale completa, per cui è possibile stipulare una apposita Polizza Tutela Legale;
❌ violazione della normativa sul trattamento dei dati;
❌ difetti di fabbricazione di prodotto.

Ordinamenti richiesti

  • Libero professionista nel proprio studio privato con rapporto contrattuale col paziente.
  • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto contrattuale col paziente.

  • Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto extra-contrattuale col paziente.

  • Convenzionato col SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, di continuità assistenziale (ex guardia medica), specialista ambulatoriale.

  • Dipendente del SSN con intramoenia.

  • Medico Dipendente del SSN con extramoenia.

  • Medico Dipendente di struttura sanitaria privata.

  • Inquadramenti atipici che normalmente sono assimilati per normato e tariffe al libero professionista.

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